Ogni anno circa 350.000 tonnellate di pneumatici arrivano a fine vita. Diversi decreti ministeriali impongono precise norme per lo smaltimento e il recupero degli PFU.
Uno pneumatico che venga rimosso, deliberatamente, o per obbligo di disfarsene, senza che sia destinato dal suo detentore a ricostruzione o a successivo riutilizzo, viene classificato come PFU (pneumatico fuori uso).
Essendone vietato il conferimento in discarica, il decreto ministeriale n.82 dell’11 aprile 2011 “Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU), ai sensi dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia ambientale” ha disciplinato la gestione degli pneumatici fuori uso (PFU) al fine di ottimizzarne il recupero, prevenirne la formazione e proteggere l’ambiente.
In particolare, l’articolo 228 del decreto legislativo n.152 del 3 aprile 2006, impone a produttori e importatori di provvedere alla gestione di quantitativi di PFU pari alla quantità di pneumatici immessi nel mercato nazionale, calcolata rispetto all’anno precedente, introducendo così il criterio della responsabilità estesa del Produttore (cdd. Producer responsibility).
In considerazione del fatto che produttori e importatori hanno anche il compito di svolgere attività di ricerca, sviluppo e formazione per ottimizzare la gestione degli PFU, ben si comprende come quello che, sino ad oggi, era considerato un problema, si trasforma in una grande opportunità per l’ambiente.